La disciplina legislativa prevede che in caso di assegnazione del lavoratore dipendente ASL a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi consentite, l’attribuzione è da ritenersi affetta da nullità, ma al lavoratore è corrisposta comunque la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, e ciò senza sbarramenti temporali, in applicazione del principio di retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 della Costituzione. È pur vero però che si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri delle dette mansioni superiori. Allorquando si provi l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori di cui si chiede il riconoscimento giudiziale, ma non che nel periodo di riferimento si sia anche realizzata la prevalenza di siffatte mansioni rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, la richiesta – come avvenuto nel caso di specie – potrà non essere accolta. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).
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