Al dirigente pubblico dequalificato in maniera illegittima e rimosso dal proprio incarico, spetta la liquidazione del danno di immagine, ma non quella relativa al danno morale, che va sempre dimostrata ad hoc. Le sezioni unite della Cassazione stabiliscono che ai dirigenti pubblici spetta qualcosa di più del semplice risarcimento: possono ottenere dal giudice ordinario la riassegnazione dell’incarico illegittimamente revocatogli per il tempo di residua durata. Per la Cassazione il caso è di competenza del tribunale ordinario, in quanto la lesione riguarda la sfera giuridica soggettiva. Il settimanale Sanità del Sole 24 Ore spiega la sentenza della Cassazione.

«Il caso riguarda due dirigenti – spiega Sanità – uno di area amministrativa e l’altro dei servizi alla persona di un Comune, a cui erano stati revocati i rispettivi incarichi. Il Comune aveva prima sospeso cautelativamente i due e, poi, aveva loro revocato gli incarichi prima del termine naturale di scadenza e poi degradandoli dal ruolo di capi a quello di membri dello staff. Il reintegro dell’incarico che non era stato accolto né in primo né in secondo grado».

«Riguardo al risarcimento dei danni all’immagine ed esistenziali – conclude l’articolo – la Cassazione ribadisce che il danno esistenziale costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente nominato. Per cui non esiste come categoria autonoma, ma viene assorbito dalla macrocategoria del morale divenendo non cumulabile».

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