D’ora in poi avrà diritto all’indennizzo anche chi si ammala di epatite a causa di una somministrazione di emoderivati. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28/2009, depositata il 6 febbraio, che ha dichiarato l’illegittimità della legge 210/1992 che garantiva l’indennizzo solo a chi era stato danneggiato da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni e trasfusioni. La questione era stata sollevata nel 2007 dalla sezione Lavoro del tribunale di Palermo. Ne dà notizia il settimanale Sanità del Sole 24 Ore.
«Il ricorso era stato promosso da un uomo – spiega Sanità – a cui nel 1983 era stato somministrato siero antitetanico per via intramuscolare. Nel 2000, poi, gli era stata diagnosticata una cirrosi epatica Hcv correlata, contratta a seguito della somministrazione di immunoglobulina umana. La richiesta di indennizzo presso la competente commissione medica dell’ospedale fu respinta perché non si riconobbe il nesso di causalità tra la somministrazione dell’immunoglobulina e la cirrosi epatica. La richiesta fu respinta anche dal ministero della Salute, costituitosi poi in giudizio».
«Una perizia tecnica aveva accertato la sussistenza del nesso di causalità tra la somministrazione del siero antitetanico e l’epatite Hcv. Le immunoglobuline antitetano vengono ottenute mediante un complesso meccanismo di filtrazione di sangue umano e che nel 1983, data della somministrazione al ricorrente, non era stato ancora rilevato l’agente patogeno virus dell’epatite C, identificato solo nel 1989, sicché allora lo screening per anticorpo Hcv del sangue da utilizzare per l’antitetanica non era ancora possibile, così rendendo elevate le possibilità di contagio».
Tags: Diritto
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