Il ricorrente chiede il risarcimento del danno psicofisico subito per aver fornito prestazioni lavorative anche nel giorno destinato al riposo settimanale senza avere successivamente fruito, per esigenze di servizio, del riposo compensativo. In relazione a tali evenienze l’articolo 22 del CCNL 5 dicembre 1996, riguardante i dirigenti medici, statuisce il divieto di monetizzazione. Ritiene il collegio che la norma non impedisca che, in caso di impossibilità del riposo compensativo – come avviene nel caso di specie perché il ricorrente non è più in servizio presso l’Università – l’espletamento del servizio festivo debba essere risarcito al dipendente con una somma che, in via equitativa, si determina moltiplicando il numero delle ore svolte per l’indennità di straordinario dovuta nel periodo di riferimento. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).

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