Coloro che hanno contratto l’epatite a seguito della somministrazione di emoderivati hanno diritto allo stesso indennizzo riconosciuto a coloro che hanno subito danni irreversibili in seguito a un vaccino o a una trasfusione di sangue. La sentenza n. 28 del 2009 dichiara illegittimo l’articolo 1 comma 3 della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede l’estensione dei benefici anche in favore di soggetti che presentino “danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue”. Il mancato riconoscimento dell’indennizzo a questa categoria di persone non trova alcuna giustificazione ragionevole.

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