A norma dell’art.19 comma 2 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria, “il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque, per fatti estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art.36 del CCNL 5/12/96″ La valutazione che l’amministrazione deve fare, in sede di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, attiene non già all’accertamento delle circostanze e dei fatti addebitati e della loro fondatezza, il cui esame si svolge invece nell’ambito dei pertinenti procedimenti disciplinari e/o penali, quanto all’incidenza che talune circostanze sono suscettibili di provocare in termini di turbamento dell’ordinato svolgersi della cosa pubblica e del prestigio che la stessa amministrazione ha il preciso dovere di salvaguardare, anche impedendo, sia pure temporaneamente, al dipendente che lo minaccia, per essergli contestati fatti la cui gravità coinvolge anche profili penali, il proseguimento del servizio. È indubbia la lesione alla dignità personale e al prestigio professionale arrecata al dirigente da un provvedimento che, in quanto carente di motivazione e ingiustificato assume una connotazione certamente punitiva, (e non più solo cautelare), senza dar modo al lavoratore di difendersi adeguatamente come, invece, gli sarebbe consentito in un regolare procedimento disciplinare. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).
Tags: Diritto
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