Il paziente, considerato quale “consumatore”, può  avvalersi delle disposizioni introdotte dal Legislatore a tutela della specifica categoria e ,quindi, anche di quelle norme dirette a porlo nella condizione di richiedere tutela giudiziaria là dove è per lui più agevole, ovverosia nel luogo in cui risiede. La domanda di condanna al risarcimento del danno proposta in confronto di un medico allegando che da una prestazione da lui eseguita presso il proprio studio è derivato all’attore un danno, deve essere qualificata come domanda fondata su contratto di prestazione d’opera professionale, di cui si fa valere un adempimento inesatto. Paziente e medico e per esso la struttura sanitaria in cui opera, assumono, pertanto, nel contratto di prestazione d’opera professionale medica, le rispettive qualità di consumatore e professionista. Il paziente può proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, sia stato o no il contratto di prestazione di opera professionale concluso per iscritto. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).

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