La ASL, nel caso specifico, non contestava lo svolgimento delle mansioni per cui il dipendente aveva richiesto il passaggio orizzontale, ma sosteneva che i detti passaggi all’interno della medesima categoria, tra profili diversi dello stesso livello, venivano effettuati dalle aziende a domanda dell’interessato che fosse in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso; inoltre, si aggiungeva, che per poter avviare tale processo, occorreva disporre (e dotarsi) del “regolamento di gestione ed adeguamento delle dotazioni organiche”. L’Azienda sosteneva, ancora, che in ogni caso era da escludersi la retrodatazione dell’inquadramento in quanto la domanda, in passato, non era stata presentata direttamente dal dipendente. Invero, ha affermato il Tribunale, la domanda di passaggio, non solo non richiede formule sacramentali per il suo invio, ma letteralmente prevede che il passaggio stesso si realizzi “a domanda degli interessati”, senza alcuna specificazione o limitazione, sicché ben può ritenersi che essa sia valida anche se presentata dal sindacato per conto dell’interessato ben potendo il dipendente conferire una procura anche verbale ai rappresentanti sindacali al fine di formulare richieste per proprio conto. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).
Tags: Diritto
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