L’affermata attribuzione di diritti ai medici specializzandi che hanno frequentato le scuole di specializzazione anteriormente all’entrata in vigore del d. lgs. 257/1991, aventi ad oggetto sia la percezione della retribuzione prevista per la frequentazione delle scuole di specializzazione (in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge) sia il diritto al risarcimento del danno conseguente al mancato riconoscimento in ambito comunitario del diploma conseguito per gli iscritti negli anni accademici anteriori al 1991/l992 è sorta all’entrata in vigore del decreto legislativo richiamato per l’effetto del coordinamento di esso con le direttive del Consiglio Cee 362/75, 363/75 e 82/76 e, attraverso di esso, dall’emergere del colpevole ritardo dello Stato italiano nel recepimento delle suddette direttive. Le pronunce della Corte di Giustizia dei Lussemburgo del 28.02.1999 e del 03.10.2000 con le quali è stata sanzionata la condotta dello Stato italiano per tardiva ed errata trasposizione delle direttive non fanno sorgere alcun autonomo e nuovo diritto in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione anteriormente all’anno accademico 1991-1992, ma si limitano a sanzionare, nell’ambito giurisdizionale comunitario, una condotta dalla quale era comunque già sorto il diritto al risarcimento del danno per la mancata possibilità di riconoscimento dei diploma in ambito europeo per gli iscritti alle scuole di specializzazione anteriormente all’anno accademico 1991/1992 e in presenza della quale era comunque possibile, per l’organo giurisdizionale dello stato membro, conformare la norma statale al risultato perseguito dalla direttiva comunitaria con disapplicazione della legge di attuazione n. 257/1991 nella parte in cui limita la remunerazione agli specializzandi iscritti ai corsi a partire dall’anno accademico 1991/1992. In applicazione dei principi esposti deve quindi ritenersi che la decorrenza della prescrizione, sia per il diritto (percezione della retribuzione) correlato all’azione contrattuale che per quello (risarcimento danni per mancalo riconoscimento di punteggio aggiuntivo del diploma ovvero di possibile utilizzazione dello stesso in ambito comunitario) correlato all’azione extracontrattuale, opera quindi dall’entrata in vigore del d. lgs. 257/1991. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).
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