Nei confronti del personale diverso da quello indicato nell’art. 58, I comma, del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e dell’art. 1, III comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, non spetta l’indennità ed il congedo aggiuntivo per il solo fatto che si tratti di personale “professionalmente esposto”, ossia di  personale che non può esercitare la propria attività lavorativa senza esporsi al rischio di che trattasi o che opera in zona controllata,  essendo all’uopo necessario che  l’esposizione sia continua e sia anche di apprezzabile entità. Peraltro l’indagine non può dirsi esaurita con la positiva verifica delle due condizioni preliminari della professionalità del rischio e della prestazione in zona controllata, trattandosi di  qualificazioni formali che non rispondono affatto al modello della continuità e permanente esposizione a rischio radiologico”. Del pari non è neanche sufficiente un’esposizione permanente, se la sua intensità non raggiunge, secondo il giudizio dell’apposita Commissione, “il livello all’uopo previsto”. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net).

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